Art. 3.

      1. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «La prescrizione di cui al comma 2 ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto di cui al comma 1 e la prescrizione di cui al comma 2 hanno»; le parole: «ed è immediatamente comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono immediatamente comunicati»; e le parole: «con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura» sono sostituite dalle seguenti: «per territorio»;

          b) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;

 

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          c) al terzo periodo, le parole: «nelle quarantotto ore successive» sono sostitui- te dalle seguenti: «nei successivi cinque giorni».